
C’è chi sostiene che l’originalità non sia altro che il talento di saper nascondere le proprie fonti, o la capacità di esprimere non tanto qualcosa di nuovo, ma di dirlo in un modo in cui nessuno l’ha fatto prima. Più facile a dirsi che a farsi.
Lo ha chiarito il Tribunale di Milano in una sentenza pubblicata lo scorso settembre, in cui è stato ritenuto che nemmeno una rielaborazione accurata di simboli e motivi appartenenti a una determinata matrice culturale fosse sufficiente, nei modi messi in pratica nel caso di specie, a rendere i prodotti protagonisti del giudizio delle opere originali.
Oggetto della discordia erano, appunto, dei prodotti di arredamento e degli elementi decorativi realizzati a mano da artigiani dell’America Latina, ispirati ai motivi della tradizione artistica, culturale e religiosa locale, ma reinterpretati in chiave moderna secondo i criteri stilistici scelti dalla società che, dal 2016, ne curava la commercializzazione attraverso un negozio a Milano, un e-commerce e una rete di rivenditori.
È stata questa azienda che ha avviato il procedimento di cui parliamo oggi, sostenendo che controparte avesse imitato alcuni dei “suoi” prodotti: una mano protettiva con un cuore raggiante rosso su sfondo azzurro bordato d’oro, un cuore sacro ricoperto di milagros inchiodati su legno e tinto di un turchese brillante, e un crocefisso intagliato nelle sfumature dell’azzurro e del rosa. Combinazioni cromatiche che, secondo l’attrice, costituivano varianti moderne rispetto ai canoni della tradizione messicana e rendevano la sua proposta distintiva rispetto al resto del mercato (e, ovviamente, agli oggetti votivi originari).

Diversamente da quanto i nostri lettori potrebbero aspettarsi, la società che ha agito in giudizio non ha rivendicato la tutela dei propri prodotti come opere del design, ma – ai sensi dell’articolo 2, n. 4, della legge sul diritto d’autore – come opere di incisione e arti grafiche realizzate da artigiani locali su suo input. Una scelta sicuramente “coraggiosa”, considerata la tipologia di oggetti per cui è stata richiesta tutela.
Il criterio cardine per poter riconoscere la tutela alle opere votive era, quindi, quello del carattere creativo, inteso nell’accezione di originalità: l’opera deve rappresentare un contributo personale dell’autore, espressione della sua personalità, e non costituire una semplice copia di opere altrui. In linea generale, non è richiesto un livello di creatività particolarmente elevato; è infatti sufficiente che l’opera, pur nuova, presenti una qualche complessità espressiva, che, nel caso di disegni e opere grafiche, si traduce nella forma esteriore in cui si concretizza l’idea dell’autore. In altre parole, assume rilievo soprattutto la presenza di elementi di pura fantasia, affidati alla caratterizzazione grafica e stilistica dell’opera.
Nonostante la soglia di creatività richiesta non sia particolarmente elevata, il Tribunale ha ritenuto che nei prodotti in esame la semplice rivisitazione estetica (in qualche modo dichiaratamente legata alle scelte cromatiche fatte, e non ai soggetti e alla loro rappresentazione – che, per poter “funzionare”, dovevano comunque riprendere in maniera riconoscibile i simboli della tradizione) non bastasse a conferire loro originalità o capacità distintiva. Pur essendo curati nei dettagli, esteticamente gradevoli e vivaci nelle combinazioni cromatiche, i pezzi riproponevano schemi stereotipati e standardizzati, quali soggetto, forma, disegno e colori dei modelli della tradizione messicana, ormai diffusi da decenni sul mercato e facilmente reperibili anche sui principali e-commerce specializzati in oggetti votivi.
Proprio in questa prospettiva, una volta negata la tutela dei manufatti come opere protette dal diritto d’autore, il Tribunale ha anche escluso che la condotta contestata integrasse i presupposti della concorrenza sleale. I Giudici hanno, infatti, sottolineato che, in assenza di capacità distintiva e di efficacia individualizzante, i prodotti non potevano essere associati a una specifica impresa e che, quindi, questi oggetti venissero acquistati non in ragione dei loro tratti estetici, ma in ragione della forza evocativa della tradizione e della cultura messicana, racchiusa nel soggetto rappresentato e non nello smalto “pop” conferito dai criteri stilistici della società produttrice.
La decisione, in altre parole, è ancora una volta una chiara testimonianza dell’importanza dei simboli tradizionali e del loro legame con le identità culturali locali, che meritano tutela soprattutto per il valore simbolico che racchiudono e che, quindi, non possono diventare oggetto di esclusiva.
Il proverbio messicano che recita: Se fue por lana y salió trasquilado, ovvero Andare in cerca di guadagno e tornare con una perdita, sembra proprio la chiosa giusta per questa vicenda.
In The Sign è realizzata dal team di LCA Studio Legale




