03 Ottobre 2026 19:01

In The Sign. Una poltrona (contraffatta) per LC2

La decisione che il Tribunale di Roma ha preso nel mese di ottobre 2025 e di cui parleremo oggi ci dà l’occasione di riflettere su un tema – quello dell’utilizzo dei c.d. “prompt” di scena – che, per esperienza, è davvero sottovalutato da molte aziende e che, come dimostra appunto questa sentenza, può comportare delle conseguenze, anche sul piano reputazionale, da non sottovalutare.

Protagonista del giudizio è, ancora una volta, l’iconica LC2 di Le Corbusier, prodotta da Cassina in ragione di un accordo di licenza in esclusiva che la società ha in essere con la Fondazione Le Corbusier e gli eredi degli altri coautori dell’opera. Con riferimento a questa specifica seduta, ormai, pare non ci siano più dubbi sul fatto che debba essere utilizzato il termine “opera”: tale riconoscimento le era già stato conferito con decisioni del 2011 e del 2013 da parte del Tribunale di Milano (ne abbiamo, tra l’altro, parlato qui) ed è stato confermato anche con la decisione da ultimo presa dalla Corte capitolina.

Anzi, in questo caso è meglio parlare al plurale, visto che oltre alla sentenza dello scorso ottobre 2025, che conclude (perlomeno in primo grado) un procedimento di merito iniziato nel 2022, nel corso dello stesso giudizio Cassina ha avviato più procedimenti cautelari di inibitoria, con cui quest’ultima ha chiesto, alla luce di asserite nuove violazioni commesse nel corso del procedimento “principale”, l’applicazione di misure d’urgenza.

Palcoscenico (e il termine non viene usato a caso) che ha dato il via alle azioni giudiziarie di Cassina è stata la trasmissione sulle reti RAI – Radiotelevisione Italiana di alcune serie TV e programmi televisivi in cui, a detta della società produttrice delle poltrone LC2, venivano utilizzate sedute riproducenti le forme dell’iconica poltroncina, ma non originali, circostanza in ragione della quale Cassina ha deciso di agire nei confronti dell’emittente televisiva “accusata” di aver posto in essere una condotta in violazione dei suoi diritti di esclusiva.

Le sorti del procedimento di merito e quelle dei giudizi cautelari instaurati in corso di causa sono state tra loro differenti e, senza voler complicare troppo la ricostruzione della vicenda giudiziaria – ma così è andata – sono state diverse tra loro le stesse conclusioni raggiunte dai Giudici nei singoli procedimenti cautelari.

L’unico punto fermo su cui non sono stati sollevati dubbi, va premesso, sono le motivazioni per cui è stata riconosciuta (o meglio, riconfermata) la tutela della LC2 quale opera del design industriale, che sono quelle ormai note ai nostri lettori, ovvero l’acquisizione – attraverso l’esposizione in musei internazionali, il conferimento di importanti premi e la presenza in rassegne d’arte contemporanea – di una fama, sia per l’oggetto in sé che per il suo designer, internazionale e, non meno importante, duratura presso la comunità culturale e il pubblico.

Andando con ordine, i procedimenti cautelari di cui si è rinvenuta traccia sono tre, avviati rispettivamente nel 2023, 2024 e 2025.

Il primo giudizio cautelare in corso di causa verteva sulla contestazione dell’utilizzo di copie della LC2 all’interno degli studi televisivi RAI nel corso di un programma di approfondimento sportivo dedicato ai Mondiali di Scherma svoltisi a Milano dal 22 luglio al 30 luglio 2023. Nella decisione, assunta a dicembre 2023 e che dà parzialmente ragione a Cassina, si legge, con riferimento all’utilizzo delle copie delle poltrone, che “Se è vero – come sostenuto dalla resistente – che esse fossero state collocate nello spazio nel quale erano realizzate le interviste per fare accomodare il giornalista e l’intervistato, cosicché il loro impiego avesse risposto (anche) a un’esigenza funzionale, non possa negarsi d’altra parte che la collocazione dei mobili al centro dell’inquadratura, quali unici (e come tali tutt’altro che marginali) elementi di arredo dello spazio nel quale il programma è stato realizzato, abbia fatto assurgere le poltrone al ruolo di vera e propria scenografia del programma televisivo trasmesso, dovendosi intendere per quest’ultima proprio l’insieme degli elementi visibili sulla scena in cui si colloca l’azione (teatrale, cinematografica o televisiva)“.

Cassina, LC2 di Le Corbusier

Gli altri due procedimenti cautelari (non avviati in corso di causa, ma comunque mentre il giudizio di merito era pendente), le cui ordinanze sono state emesse a pochi giorni di distanza nel maggio 2025, contestavano la presenza – tra le altre – delle sedute LC2 in due serie TV, ovvero “Che Dio ci aiuti” e “Brennero”. Tralasciando le eccezioni preliminari sollevate che, in parte, hanno inciso sulla decisione dei giudici aditi, in entrambi i casi il Tribunale era giunto alla conclusione che gli utilizzi delle copie di tali prodotti all’interno degli sceneggiati, come “prompt” di scena, non costituissero una violazione dei diritti di Cassina, affermando nella sostanza che la rappresentazione dei prodotti, che comparivano per pochi secondi e su cui non veniva data alcuna enfasi, rendesse il loro utilizzo del tutto secondario e, pertanto, inidoneo a causare a Cassina alcun reale pregiudizio e, guardando il rovescio della medaglia, a portare alcun reale e indebito beneficio a favore delle società convenute: “La presenza nelle scene contestate delle immagini delle poltrone e delle sedute di cui si discute – presenza del tutto casuale e certo non determinante nell’economia complessiva della storia narrata – non ha in alcun modo contribuito ad attrarre il pubblico degli spettatori e, in definitiva, non ha avuto alcuna incidenza sul successo della serie televisiva. In altri termini, la riproduzione cinematografica di quei prodotti non può aver avuto, per la già riferita marginalità in cui essa si colloca rispetto al tema e allo sviluppo complessivo della serie televisiva, alcuna effettiva ripercussione sulle capacità di guadagno connesse alla realizzazione e alla diffusione della serie stessa“.

Posto, quindi, che non ci sono dubbi sulla tutela autoriale dell’opera di design in questione, è interessante notare che, come in giurisprudenza accade più spesso di quanto si vorrebbe credere (il luogo comune per cui gli avvocati all’inizio rispondono sempre “dipende” ha delle ragioni ben precise), non esiste una risposta univoca, ma vanno considerate le circostanze in cui, in concreto, la condotta venga tenuta.

Una poltrona per due, still dal lungometraggio

Chiudendo il cerchio sul giudizio di merito a cui i procedimenti cautelari citati sopra fanno da corollario, il Tribunale di Roma ha effettivamente dato ragione a Cassina, affermando che nello specifico caso contestato in tale giudizio, l’utilizzo delle sedute LC2 configurasse una violazione del diritto esclusivo di riproduzione del design in questione, nonché dell’art. 16 della legge sul diritto d’autore (ovvero il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo mediante l’impiego di un mezzo di diffusione a distanza, nel caso di specie la televisione). Non stupirà apprendere, visto tutto quanto sopra, che nel caso in questione la contestazione verteva sull’uso delle poltrone LC2 nell’ambito dei programmi televisivi RAI “Buongiorno estate” e “Ballando con le stelle”, ovvero in circostanze del tutto analoghe a quelle del primo procedimento cautelare avviato da Cassina, che aveva già avuto al tempo un epilogo analogo di riconoscimento della sussistenza della condotta illecita contestata, sebbene a seguito di una cognizione solo sommaria.

Il Tribunale ha disposto che RAI non possa più in alcun modo utilizzare o riprodurre le poltrone LC2 non originali, ne ha ordinato la rimozione e distruzione e ha condannato RAI al risarcimento dei danni in favore di Cassina per € 30.000 (a fronte di una richiesta formulata da Cassina quantificata di € 250.000, stando al testo della sentenza), oltre che al pagamento di una penale di € 5.000 per ogni giorno di ulteriore violazione.

In The Sign è realizzata dal team di LCA Studio Legale