03 Ottobre 2026 19:02

In The Sign. La Tripp Trapp(ola) del diritto d’autore

Tripp Trapp

Il filosofo e designer Bruno Munari diceva che “un oggetto ben progettato è già arte”. Ma cosa accade quando un tribunale è chiamato a stabilire dove finisce il design funzionale e dove inizia l’opera d’arte?

A porsi questa domanda, stavolta, è stata la Corte Suprema del Giappone che, il 24 aprile 2026, si è pronunciata sulla celebre sedia per bambini “TRIPP TRAPP”, prodotta dalla società norvegese Stokke su licenza del designer Peter Opsvik – un oggetto che, con oltre 14 milioni di unità vendute in tutto il mondo, ha accompagnato generazioni di bambini (e genitori) nelle loro prime avventure a tavola.
I ricorrenti sostenevano che la sedia costituisse un’opera dell’ingegno tutelabile dal diritto d’autore e che la produzione e vendita di prodotti simili da parte del convenuto violasse i loro diritti esclusivi. La questione su cui i Giudici nipponici sono stati chiamati a pronunciarsi è quella ormai nota ai nostri lettori: un prodotto industriale di massa destinato all’uso quotidiano può essere qualificato come opera tutelata dal diritto d’autore? Nel caso giapponese, il parametro di riferimento è l’art. 2, comma 1, n. 1 della Legge sul diritto d’autore, che definisce le “opere” come espressioni creative di pensieri o sentimenti appartenenti al campo della letteratura, della scienza, dell’arte o della musica (o, perlomeno, questa è la traduzione dal giapponese che ne fa l’intelligenza artificiale – mettiamo le mani avanti).
È interessante notare come il Giappone presenti un assetto normativo per molti aspetti speculare a quello italiano: una Legge sui disegni e modelli che protegge le forme estetiche dei prodotti industriali per 25 anni dalla domanda, previo esame e registrazione, e un diritto d’autore che, al contrario, nasce senza formalità e si estende fino a 70 anni dopo la morte dell’autore. Una dualità, quella tra tutela registrata e tutela autorale, che chi segue questa rubrica conosce molto bene e che, come abbiamo visto parlando della Panton Chair, della LC2 di Le Corbusier e della Ferrari 250 GTO, è il terreno su cui si giocano le partite più appassionanti del diritto della proprietà intellettuale applicato al design.

“TRIPP TRAPP”, prodotta dalla società norvegese Stokke su licenza del designer Peter Opsvik

Ed è proprio su questo terreno che la Corte Suprema ha tracciato una linea netta. Secondo i Giudici, non è corretto ritenere che un prodotto industriale di massa sia automaticamente tutelabile dal diritto d’autore per il solo fatto che la sua forma costituisca un’espressione creativa. Ammettere una protezione così ampia, infatti, rischierebbe di svuotare di significato l’intera disciplina sui disegni e modelli: perché affrontare i costi e le procedure di una registrazione, se basta invocare il diritto d’autore per ottenere una protezione più lunga, più estesa e priva di formalità?
Il criterio elaborato dalla Corte giapponese è stato il seguente: un prodotto industriale di massa può accedere alla tutela autorale solo se la sua forma – o parte di essa – può essere percepita, sul piano concettuale, come un’espressione creativa di pensieri o sentimenti separata e distinta dalla configurazione derivante dalla funzione del prodotto. In altre parole, la forma deve poter “vivere” autonomamente rispetto alla funzione, essere riconoscibile come qualcosa di più – o di altro – rispetto a ciò che il prodotto è chiamato a fare. Un concetto che, seppur formulato con sfumature diverse, ricorda da vicino il dibattito sulla “scindibilità” che ha a lungo impegnato la dottrina e la giurisprudenza italiana prima dell’introduzione dell’art. 2, n. 10, della Legge sul diritto d’autore.

Un seggiolone che cresce con il bambino

Applicando questo criterio alla Tripp Trapp, i ricorrenti hanno cercato di valorizzare quegli elementi che, a loro giudizio, conferivano alla sedia una propria identità creativa: le due gambe a forma di “L” inclinate a circa 66 gradi, il sedile e il poggiapiedi fissati parallelamente al pavimento – un insieme che, secondo Stokke, trascendeva la mera funzionalità per assurgere a espressione artistica. Ma la Corte non si è lasciata convincere: quei tratti, per quanto esteticamente apprezzabili, altro non sono che la configurazione funzionale di una sedia per bambini. Una forma dettata dall’uso, non dall’arte. E così, all’unanimità, il ricorso è stato rigettato.
La decisione della Corte Suprema giapponese, in definitiva, ci ricorda una verità che, in questa rubrica, abbiamo avuto modo di esplorare più volte: il confine tra design e arte non è una linea tracciata una volta per tutte, ma un territorio in costante ridefinizione, influenzato dalle scelte legislative, dalle sensibilità culturali e, non da ultimo, dalla capacità degli oggetti stessi di raccontare qualcosa di più della funzione per cui sono stati creati. La Tripp Trapp, iconica e commercialmente straordinaria con i suoi 14 milioni di esemplari, continuerà certamente ad accompagnare i pasti di milioni di famiglie in tutto il mondo. Ma per il Sol Levante, almeno per ora, resta “solo” una sedia.

In The Sign è realizzata dal team di LCA Studio Legale