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Diritto d’autore: dal poster alla tela solo trasferimenti autorizzati

L’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la causa 419/13 decisa con sentenza il 22 gennaio 2015, si inserisce nello sviluppo di una controversia in merito ad un’eventuale violazione dei diritti d’autore causata dal trasferimento, da un poster cartaceo a una tela da pittura, delle immagini di opere protette dal diritto d’autore e dalla vendita di queste immagini sul nuovo supporto.

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La controversia nasce dal fatto che una società di commercializzazione vendeva, sui suoi siti internet, poster e altre tipologie di riproduzioni di opere d’arte i cui diritti d’autore sono sfruttati da un ente che li detiene direttamente o che rappresenta gli autori o i loro eredi, detentori dei diritti. In particolare la società di commercializzazione metteva in vendita le riproduzioni di opere su tele da pittura, trasferendole dai poster alle tele.

L’ente di rappresentanza lamentava la realizzazione di una nuova e appetibile pubblicazione. L’esemplare di un’opera immesso in commercio con uno specifico e ben individuato supporto veniva successivamente diffuso presso il pubblico in un’altra forma, offrendo una nuova possibilità di sfruttamento economico. Il poster cartaceo, commercializzato con il consenso del titolare del diritto d’autore, aveva subito una profonda modifica così da offrire nuove possibilità di sfruttamento e di guadagni, in quanto tale modifica consentiva di praticare prezzi superiori e di raggiungere una clientela diversa ed interessata ad un prodotto più elaborato.

La società di commercializzazione ha sostenuto che nel caso in cui si realizzi la distribuzione di un’opera incorporata in un bene tangibile, ove sia stato immesso in commercio dal titolare del diritto d’autore o con il suo consenso, si concretizzi l’esaurimento del diritto di distribuzione e che a nulla rileva il successivo trasporto su altro supporto.

La Corte ha dichiarato che l’art. 4, par. 1 della direttiva 2001/29 tutela “il diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo”.

In merito all’applicazione della regola di esaurimento, (art. 4, par. 2 della direttiva) la Corte ha chiarito che il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera viene a cessare “solamente nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nell’Unione di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso”.

Inoltre, i giudici dell’Unione hanno affermato che l’esaurimento del diritto di distribuzione può verificarsi solo in presenza di una doppia condizione: 1) l’originale dell’opera, o le copie, devono essere state messe in commercio da parte del titolare del diritto o con il suo consenso e 2) la commercializzazione deve aver avuto luogo nell’Unione.

La Corte ha concluso il suo ragionamento stabilendo che “la regola di esaurimento del diritto di distribuzione non si applica ad una situazione in cui una riproduzione di un’opera protetta, dopo essere stata commercializzata nell’Unione Europea con il consenso del titolare del diritto d’autore, ha subito una sostituzione del proprio supporto, quale il trasferimento su una tela di tale riproduzione figurante su un poster cartaceo, ed è nuovamente immessa sul mercato in tale nuova forma”.

È chiaro quindi che l’esaurimento del diritto di distribuzione riguarda l’oggetto tangibile che incorpora l’opera protetta o una sua copia, ove sia stato immesso sul mercato con il consenso del titolare del diritto d’autore, e che il consenso del titolare del diritto d’autore dato per la distribuzione di una certa tipologia di oggetto che incorpora la propria opera, non si estende anche a nuove tipologie di riproduzioni non autorizzate.

riferimento: Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione 4, sentenza 22 gennaio 2015, causa n. 419/13

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