Il sistema arte è dinamico, atipico e retto da regole proprie. Gli operatori del settore, gli addetti ai lavori, hanno piena coscienza di quanto sia complesso e della pluralità di interessi in gioco. Che ad oggi (ad esempio) le opere dello street artist Banksy siano a colpo d’occhio riconoscibili è opinione comune, diventano invece di più difficile indagine la valutazione di autenticità, l’identificazione del tratto peculiare di ciascun artista e, nel complesso, la stima di valore dell’opera d’arte.
Giudizio ad ampio raggio ed essenziale se condotto in corso di causa. Che il procedimento sia civile o penale, la figura del perito d’arte assume ruolo primario. Il perito è colui che, dotato di specifiche competenze tecniche in date materie, è chiamato a fornire un parere scientifico.
Nel mercato dell’arte il ruolo di esperto d’arte assume ampi contorni (spesso conoscitore di un artista o periodo precisi). Le attività che gli competono sono di varia natura: dalla valutazione di mercato dell’opera in termini meramente economici, al giudizio di autenticità, dalla minuziosa expertise, alla relazione sullo stato di conservazione dell’oggetto d’arte.
Nei procedimenti in tema d’arte supplisce il magistrato nella valutazione dell’opera, spesso oggetto materiale attorno a cui ruota il procedimento. L’attività del perito (consulente tecnico d’ufficio o di parte nel processo civile) è diretta a sanare eventuali dubbi del giudice. Se ad esempio il giudizio vertesse in tema di falso di opera d’arte, sarebbe determinante l’incarico del perito nel riconoscimento del falso, posto che il giudice non avrebbe gli strumenti per farlo. Il frutto delle operazioni del consulente è la stesura di apposita relazione in risposta ai quesiti posti dall’organo giudicante.
Nel processo civile, il consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) è nominato dal giudice istruttore (magistrato incaricato di istruire la causa nella fase preliminare a quella decisoria) in qualità di suo ausiliario ed è tenuto all’accertamento di fatti di natura puramente tecnica, per così dire accessori. In virtù del principio del contraddittorio, viene riconosciuta alle parti la facoltà di nominare consulenti tecnici di parte (C.T.P.), che prendono parte alle indagini del C.T.U.
In materia civile l’esperto d’arte viene di norma consultato nelle vertenze successorie, e nelle vertenze in tema di proprietà industriale e intellettuale. In particolare, apertasi la successione, è essenziale che l’esperto esegua apprezzamenti e valutazioni nel caso in cui parte del relictum (complesso di beni trasmissibili agli eredi) siano opere d’arte. L’erede, subentrando nella generalità del patrimonio ereditario (attivo e passivo), deve essere posto in condizioni di valutare che tipo di beni andrà acquisendo e, se del caso, accettare con beneficio d’inventario (evitando di accollarsi parte dei debiti del defunto).
In ambito penale la relazione peritale assume addirittura valenza di mezzo di prova. Secondo l’art. 220 codice di procedura penale, il giudice ammette la perizia quando il giudizio rende necessarie indagini “o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”. La figura del perito acquista ruolo centrale nelle cause di contraffazione, alterazione, riproduzione di opere d’arte, plagio di dipinti (celebre in tema la sentenza di Cassazione n. 2039, 26 gennaio 2018, Vedova – De Lutti), falsificazione.
Il Tribunale dispone di appositi Albi, sia dei consulenti tecnici (civile), sia dei periti (penale), dai quali il giudice sceglie caso per caso.