Print Friendly and PDF

La notifica delle opere d’arte. Così è (se vi pare)

medagliaQuasimodo
I primi di dicembre dello scorso anno la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino ha avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse storico-artistico dei documenti che riguardavano il Premio Nobel per la letteratura ricevuto da Salvatore Quasimodo nel 1959 che è andato in asta a Torino da Bolaffi mercoledì 2 dicembre (leggi qui)

 

La cd. notifica rappresenta l’atto con il quale il Ministero comunica la dichiarazione dell’interesse culturale di un bene al proprietario (anche se nella prassi la si tende, impropriamente, ad identificare con il vincolo che consegue alla predetta dichiarazione). Un’opera d’arte appartenente al privato può conseguire lo status di bene culturale solo in forza di un provvedimento amministrativo che accerti, in capo ad essa, la sussistenza di un interesse storico-artistico particolarmente importante.

Ma attenzione: non occorre che l’opera sia di eccezionale valore artistico ovvero sia attribuita (da chi, peraltro? Non soffermiamoci sul valore dell’expertise, argomento che pure meriterebbe uno specifico approfondimento) ad autore di grande fama, essendo sufficiente che costituisca valida e significativa espressione di un particolare indirizzo stilistico.

Sotto il profilo pratico, è interessante ricordare che la dichiarazione dell’interesse culturale non presuppone necessariamente “l’italianità” della res che ne costituisce l’oggetto: pertanto, anche un’opera straniera – sia essa un dipinto (per esempio, una tavola del secolo d’oro olandese) o una scultura (per esempio, un manufatto cinese della dinastia Tang) – può essere “colpita” dal vincolo.

Neppure il valore commerciale della cosa può risultare in sé determinante per valutare se detta sia, o meno, bene culturale. Ciò che conta è la capacità del bene di essere testimonianza di civiltà e strumento per la formazione e la crescita culturale della comunità: il bene culturale, in altri termini, è protetto per ragioni non solo (e non tanto) estetiche quanto storiche.

Indiretta conferma si ha dal fatto che, per espressa disposizione di legge, non sono soggette al vincolo le opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni. Ma 50 anni sono pochi! E molti, infatti, notano come questo termine sia, oggi, del tutto anacronistico: quante opere “post-war”, per esempio, sono in astratto soggette a notifica!

Il regime giuridico attuale è tuttavia destinato a cambiare. A quel che si dice, a breve.

Tra i punti cardine della riforma, segnalo i seguenti:
1) Non assoggettabilità al vincolo di tutela per le opere realizzate entro 100 anni (anziché 50);
2) Introduzione di soglie di valore analoghe a quelle previste dal Regolamento (CE) n. 116/2009 per le esportazioni dall’Italia (per i dipinti di valore non superiore a 150.000 euro il titolo abilitativo per l’espatrio sarà, quindi, una semplice autocertificazione);
3) Previsione di un termine perentorio per l’accoglimento o il diniego di una richiesta di esportazione di un’opera (e…attenzione: in caso di rifiuto, lo Stato sarà tenuto all’acquisto coattivo del bene).

Monitoreremo, con l’auspicio che la montagna non partorisca un topolino…

 

www.studiogiacopuzzi.it

Commenta con Facebook

2 Commenti

leave a reply