Il Ddl Concorrenza, da poco approvato in Senato dopo 804 giorni (sic!) di maturazione, contiene una serie di articoli che hanno fatto molto discutere conservatori e progressisti della cultura. Ciò che ha fatto discutere è, in sostanza, una revisione di quel corpus regolamentare e legislativo sul quale è basato l’istituto della “notifica”.
Con il termine “notifica” viene solitamente indicato un meccanismo, introdotto dalla Legge Bottai del 1939, con il quale lo stato riconosce ad un bene mobile o immobile un particolare interesse culturale. Detta così, verrebbe da chiedersi: come mai il riconoscimento di valore culturale da parte dello Stato crea così tanto scalpore? La risposta è semplice, ed è di natura giuridica: riconoscendo tale interesse, lo Stato indica che il bene “notificato” venga sottoposto alle norme contenute all’interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che quindi, in soldone, non possa circolare “liberamente” se non a certe condizioni.
Qualunque sia il proprio pensiero in merito, è fuori di dubbio che tale istituto meritasse una revisione. La Legge Bottai è stata emanata in condizioni culturali, sociali, politiche ed economiche profondamente differenti da quelle odierne e le leggi, si sa, sono fatte per rispondere alle esigenze del proprio tempo.
La modifica apportata in realtà cambia poco: riduce di venti anni il potere dello Stato sulla Storia dell’Arte. Vale a dire: se il decreto dovesse essere approvato senza variazioni, potranno essere notificate le opere di autore non più vivente realizzate fino al 1947 e non, come è l’attuale condizione, fino al 1967.
Poco dal punto di vista storico, ma non di certo dal punto di vista artistico: in quei vent’anni sono state prodotte molte opere di valore nel nostro Paese che collezionisti di tutto il mondo si contendono e per le quali sono disposti ad investire somme superiori a quelle che raggiungibili se l’opera fosse notificata.
Perché la “notifica” è vista, per un collezionista, come una vera e propria sciagura: sapere che l’opera non potrà lasciare i confini nazionali riduce notevolmente le quotazioni, sia perché il mercato (ufficiale) dell’arte in Italia vale ben poco rispetto a quello internazionale, sia perché escludendone la possibilità di espatrio il numero di potenziali interessati si riduce notevolmente.
Ma, a ben vedere, non è questo il punto. Perché nel mercato, come nella vita, quello che pesa di più è l’incertezza. E l’incertezza, nella legge della notifica, era ed è dettata dal regolamento che ne disciplina l’attuazione concreta. Una ricerca condotta dal Monte Paschi di Siena nel 2012 che ha rivelato i risultati di interviste condotte a studiosi, collezionisti, operatori d’asta e galleristi ha rivelato in modo cristallino la percezione che gli operatori del settore avessero dell’istituto: il 72% degli intervistati riteneva la notifica un istituto opportuno sebbene per la maggioranza di essi (97%) fungesse da deterrente nel prestare ed esporre le opere, favorisse il mercato nero (88,6%). Quindi, nonostante delle “controindicazioni” importanti, la notifica restava per gli intervistati un istituto importante, a dimostrazione che chi si oppone a tale istituto non lo fa esclusivamente per interesse personale. Da quest’indagine emergeva però un altro dato importante: per l’88,1% degli intervistati, la notifica non seguiva criteri di valutazione oggettivi.
Questo è grave. Molto. Pensate come sarebbe il mondo se i produttori di telefoni cellulari (o di tecnologie biofarmaceutiche) non sapessero se il prodotto che stanno realizzando potrà passare o meno la dogana ed essere venduto all’estero. Incredibile, vero?
Un’incertezza del genere paralizzerebbe il mercato.
E’ per questo che la vera sfida del decreto concorrenza sta proprio in quel regolamento che il ministro Franceschini dovrà siglare per individuare i meccanismi di attuazione concreta dell’istituto.
È un problema di natura organizzativo: si tratta, banalmente di risorse umane, procedure e tecnologia.
Un buon regolamento potrebbe essere quello di prevedere l’istituzione di un database che contenga informazioni dettagliate circa la maggioranza delle opere d’arte in circolazione, così che le informazioni possano essere disponibili sia dal personale che dovrà concedere o meno la libera circolazione del bene, sia da parte del possessore di tale bene.
Sarebbe interessante, legale ed equo: dopo un paio d’anni di proteste tutti si adatterebbero a guardare se l’opera di cui sono in possesso può effettivamente essere venduta all’estero o meno, così come tutti ormai togliamo la cintura (anche se ci secca) quando dobbiamo passare i varchi di sicurezza all’aeroporto.
Giusto, sbagliato? Il dibattito è aperto. Il problema non è questo. Il problema è che lo Stato dichiara l’interesse culturale in modo giudicato poco oggettivo, e poi però non offre soluzioni alternative. A chi crede che le leggi non vadano cambiate ricordo che, di fatto, quelli sono dogmi. E a chi sostiene che il Patrimonio Culturale è più importante del becero interesse di qualche gallerista che vuole lucrare sulla bellezza della nostra Storia dell’Arte ricordo che il Castello Sammezzano è rimasto per decenni in uno stato di completo abbandono.
Giusto, sbagliato? Il dibattito è aperto.
Poiché l’istituto della notifica per un bene culturale impone diversi obblighi in capo al proprietario privato, fra cui quello della perfetta conservazione (e assicurazione) e della continua verifica da parte delle Soprintendenze di riferimento, quello della denuncia di qualsiasi genere di movimentazione con necessario assenso a detta movimentazione (compresa quella per un eventuale cambio di cornice, se trattasi di un quadro, ad esempio), oltre ai già ricordati effetti di deprezzamento oggettivo dell’opera alla eventuale vendita (chi compra un’opera notificata? è giusto che un proprietario veda dimezzare il valore del proprio bene e decimare il numero dei potenziali acquirenti solo in virtù di un provvedimento statale?), giustizia vorrebbe che poiché il proprietario colpito da notifica, normale cittadino, si verrebbe così a trovare nella opinabile fortuna di essere sostituto dello Stato senza averne spesso né i mezzi né le capacità, un provvedimento di notifica potesse essere esercitato solo e soltanto quando lo Stato fosse in grado di acquisire l’opera per cui dichiara interesse pubblico.
Non pare corretto investire di tali pesanti gravami un privato cittadino: se davvero la notifica è utile perché identifica (ma cosa identifica? Talvolta – e l’autore di questo articolo tratta l’argomento solo tangenzialmente – è avanzata per opere di interesse marginale, magari da funzionari che hanno studiato solo quel paesaggista settecentesco nei loro studi universitari e che non vedono l’ora di mettersi in luce con una segnalazione così “ingombrante”) un’opera di interesse collettivo, lo Stato dovrebbe avere il coraggio di completare il passo acquisendo l’opera e togliendola, così, definitivamente, dal mercato.
Nel caso in cui non fosse possibile procedere all’acquisto, lo Stato dovrebbe rinunciare a inchiodare le opere d’arte in un unico territorio circoscritto da confini nazionali che oggi non hanno più il minimo senso e permetterne la libera circolazione.
Morandi decise alla fine degli anni ’40 che l’Italia non avrebbe più potuto organizzare sue esposizioni: non avrebbe più dato alcun consenso dopo aver contestato molti dei suoi critici di punta, e si concentrò su una produzione di opere (e di mostre) che avrebbero dovuto toccare un mercato e un pubblico internazionale, in particolare statunitense.
Naturalmente è bene che molte delle opere dell’ultimo periodo morandiano siano ancora in Italia, acquistate presso la Galleria del Milione che riceveva i favori del grande bolognese o pochi altri scambi spesso interni al grande collezionismo, ma come si può pensare che Morandi (o qualsiasi altro artista degno di questo nome) accogliesse con favore un provvedimento che limitava la circolazione della propria arte e ne deprimeva inesorabilmente lo scambio?
Su quale principio normativo uno Stato fonda un provvedimento che impedisce la circolazione di opere frutto dell’ingegno? Su quale presupposto legale la creatività (l’arte, soprattutto quella visiva) viene costretta entro modesti limiti territoriali nazionali?
Perché molti si ostinano a pensare che sia un disdoro che un Modigliani o un Morandi sarebbero impropri in un bellissimo efficentissimo museo giapponese o indiano o canadese? Quale idea è al fondo di questa follia se non un’invida incapacità di saper selezionare e gestire con oculatezza ciò che deve essere protetto davvero e ciò che deve poter circolare liberamente?