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Acquistare arte in sicurezza: il Vetting di TEFAF e l’Art Loss Register

Il mercato dell’arte, nonostante la sua costante crescita, rimane in ogni caso estremamente rischioso. Numerosi strumenti si stanno però sviluppando, così da rendere l’acquisto e la vendita sempre più sicuri. Annapaola Negri-Clementi, direttore responsabile dello Studio Legale Negri-Clementi, ci illustra nel dettaglio due di questi.

I – Strumenti di valutazione per l’acquisto di opere d’arte: la funzione del Vetting e dell’Art Loss Register

Oggi più che mai, in un contesto di mercato caratterizzato da una consapevolezza sempre maggiore, chi acquista arte lo vuole fare in sicurezza, ossia aspira a poter usufruire, se possibile, di uno strumento di valutazione che assicuri il suo affidamento sull’acquisto, rappresentandogli le caratteristiche principali dell’opera d’arte e garantendogli autenticità, attribuzione, provenienza, stato di conservazione.

Se trattasi di un acquisto in Fiera, le attività di Vetting e l’Art Loss Register svolgono una funzione essenziale per la valutazione di un bene di natura artistica e per guidare l’acquirente verso un acquisto consapevole.

Il Cambridge Dictionary definisce il verbo “to vet” (ossia valutare e approvare) come l’attività di attenta valutazione e approvazione di qualcosa o di qualcuno per acquisire certezza che tale oggetto o tale persona sia accettabile o adatto (“to examine something or someone carefully to make certain that they are acceptable or suitable”).

TEFAF (“The European Fine Art Fair”) è una delle fiere internazionali più importanti che si è dotata di una regolamentazione di Vetting chiara, trasparente e facilmente accessibile al pubblico. TEFAF è stata, inoltre, la prima fiera a introdurre l’utilizzo dell’Art Loss Register.

L’Art Loss Register (di seguito, “ALR”) è la più grande banca dati privata di opere d’arte rubate al mondo. Essa è nata con lo scopo di costituirsi come un punto di controllo, a livello mondiale, per le ricerche di due diligence e di provenienza, dal momento che attraverso la piattaforma (“Register”) è possibile registrare gli oggetti di valore sul database (nella sezione “Register Items”), nonché le opere d’arte rubate (nella sezione “Register Loss”). L’ALR è, dunque, un servizio strumentale alla compravendita di opere d’arte al fine di prevenire la commercializzazione di beni rubati, saccheggiati, scavati illegalmente o esportati. Indirettamente, dunque, si salvaguardia la sicurezza finanziaria, la reputazione del sistema-arte e l’affidamento dei clienti.

TEFAF MAASTRICHT 2019 - VETTING PHOTOGRAPHY: LORAINE BODEWES
TEFAF MAASTRICHT 2019 – VETTING PHOTOGRAPHY: LORAINE BODEWES

II – L’esperienza del Vetting di TEFAF: “Buying art with confidence”

II.1 – I profili organizzativi di governance

TEFAF da anni si è dotato di una struttura di Vetting volta appunto alla valutazione delle opere d’arte e degli oggetti presentati dagli espositori per essere venduti in fiera. I Comitati di valutazione (i c.d. “Vetting Committees”) di TEFAF sono composti da più di 180 esperti attivi in 24 categorie, che esaminano ogni articolo da presentare alle tre fiere di TEFAF valutando la qualità del bene e anche, indirettamente (come diremo di seguito), la qualità degli espositori.

Di recente (autunno 2018) è stata introdotta, per tutte e tre le fiere a Maastricht e New York2, una nuova politica di composizione dei Comitati di Vetting. Tale rivoluzione ha avuto luogo soprattutto in termini di governance con lo scopo di evitare eventuali conflitti di interessi che potevano sorgere per effetto della presenza di mercanti o dealer d’arte ed esperti di case d’asta quali membri votanti dei Comitati di Vetting.

Nell’autunno scorso gli organizzatori di TEFAF hanno quindi deciso di modificare i criteri di costituzione dei Comitati di Vetting. Pertanto, sulla base del criterio del minor interesse commerciale possibile nei confronti del mercato dell’arte, si è previsto che potessero votare a favore dell’inclusione o dell’esclusione di un’opera o di un oggetto dalla fiera solo persone che fossero accademici, curatori, conservatori, scienziati della conservazione e ricercatori indipendenti e non, invece, i mercanti d’arte e gli esperti di case d’asta.

II.2 – I profili operativi del processo di Vetting

Prima di ogni fiera, in assenza degli espositori, gli esperti dei Comitati di Vetting verificano nel dettaglio ogni opera d’arte, valutandone la qualità e le condizioni di conservazione, esaminano i documenti prodotti dagli espositori in relazione alla provenienza e verificano l’attribuzione del bene3. Durante l’attività di Vetting, cui è sottoposta ogni singola opera d’arte od oggetto, gli espositori non sono ammessi nei locali della fiera proprio al fine di assicurare che i componenti dei Comitati di Vetting possano esprimere le loro opinioni in modo totalmente libero garantendo, quindi, l’imparzialità e l’indipendenza della propria valutazione. Tutti gli oggetti devono essere esposti, accessibili, accompagnati dall’etichetta (in ottemperanza alla procedura di “labelling”) e indicati nella lista esposta nello stand.

Tutti gli espositori sono vincolati a rispettare le decisioni dei Comitati. È quindi degno di nota che, sulla base della loro pluriannuale esperienza, i Comitati di Vetting possano anche intervenire con raccomandazioni non vincolanti nei confronti del Comitato di Selezione di TEFAF ed esprimere opinioni in merito alla qualità degli espositori che hanno fatto domanda di ammissione (sulla base della qualità delle opere e degli oggetti presentati negli anni precedenti dagli espositori richiedenti).

Per ottemperare ai più alti livelli qualitativi e nell’interesse della trasparenza e sicurezza degli acquisti, gli espositori devono condurre essi stessi la propria attività di due diligence al fine di stabilire provenienza e titolo delle proprie opere e oggetti, prima di offrirli in vendita in sede di fiera.

Essi compiono dunque un’attività di due diligence, cui si accompagna la fase di etichettatura o “labelling”: (i) tutti gli oggetti devono essere accompagnati da una etichetta (“label”) (da predisporsi secondo le modalità indicate specificamente nelle Linee Guida del Vetting); (ii) tutte le etichette devono contenere prefissate informazioni di cui l’espositore garantisce correttezza e completezza di informazione; (iii) tutti gli oggetti devono essere esposti e devono essere specificamente indicati nell’elenco delle opere e dei beni che deve essere disponibile nello stand dell’espositore; (iv) devono essere forniti dall’espositore per ciascun oggetto le verifiche e i report sulla provenienza dell’oggetto; (v) ciascun espositore deve verificare ogni singolo oggetto per accertarsi che esso non sia presente nei database di cui TEFAF si avvale, quale per esempio l’Art Loss Register, il database dell’Interpol e le ICOM Red Lists.

È consentito agli espositori ripresentare un oggetto che è stato respinto negli anni precedenti solo qualora siano sopravvenute nuove e determinanti informazioni sull’oggetto che possano consentire un cambiamento di opinione rispetto alle valutazioni precedenti (ad esempio, nuovi report di esperti indipendenti). Ciò sempre a condizione che tale documentazione sia fornita almeno tre mesi prima dell’apertura della fiera.
Per l’attività di vetting i Comitati si avvalgono di apparecchiature tecniche sofisticate inclusi i microscopi digitali Hirox, la riflettografia UV e infrarossa, la radiografia digitale diretta e gli spettrometri portatili a fluorescenza a raggi X. L’utilizzo degli strumenti di diagnostica si accompagna necessariamente alla personale esperienza di ciascun esperto ammesso a far parte dei Comitati di Vetting.

In caso di dubbio su qualità e condizioni di conservazione, provenienza o attribuzione dell’opera, questa viene bloccata per l’intera durata della fiera e non può essere oggetto di esposizione, né tanto meno di vendita all’interno di TEFAF. Esiste, tuttavia, una procedura di appello durante la quale l’espositore può ancora presentare documentazione per fornire una prova (“evidence” ) positiva sul bene (ad esempio, cataloghi ragionati, cataloghi di esposizioni, certificati, autentiche, articoli di autorità universalmente riconosciute).

Tuttavia, le Linee Guida del Vetting precisano che il fatto che vi sia una pubblicazione in relazione ad un oggetto non prova, di per sé, che l’oggetto sia autentico. Pertanto gli esperti dei Comitati possono ignorare la presenza di pubblicazioni ed esprimersi comunque, per ipotesi, nel senso dell’esclusione del bene.

Annapaola Negri-Clementi
Annapaola Negri-Clementi

II.3 – I rapporti giuridici e le responsabilità

Proprio perché sussistono standard così stringenti di controllo è possibile acquistare a TEFAF facendo affidamento non solo sulle dichiarazioni e garanzie prestate dagli espositori ma anche sul ruolo istituzionale che TEFAF ha voluto assumere e fare così intimamente proprio, tanto da adottare lo slogan “TEFAF: buying art with confidence”.

Il messaggio che si vuole comunicare è che a TEFAF è possibile acquistare Arte in sicurezza, facendo quindi affidamento sulle attività di vetting (previa due diligence) che TEFAF si è impegnata a porre in essere sia nei confronti dei collezionisti acquirenti sia nei confronti delle gallerie espositrici.

Infatti, se vogliamo leggere la presenza dei Comitati di Vetting (o meglio l’intero processo di vetting) in termini di rapporti giuridici sottostanti, ci accorgiamo che nascono talune relazioni giuridiche cui corrispondono diversi livelli di responsabilità, di seguito, in via di estrema sintesi, indicati.

(a) La responsabilità dell’espositore

L’espositore, con la sottoscrizione del contratto di partecipazione a TEFAF (“Contract of Participation”), si obbliga e garantisce: (i) l’autenticità e la corretta e trasparente provenienza delle opere proposte per la fiera; (ii) di avere proceduto in modo chiaro e trasparente all’attività di due diliegnce di labelling in ottemperanza alle Linee Guida del Vetting, nonché; (iii) di avere precedentemente sottoposto le opere a controllo nell’ALR (art. 12, TEFAF General Terms & Conditions of Application and Participation). L’espositore, aderendo ai termini e alle condizioni contrattuali stabiliti da TEFAF, inoltre, si obbliga ad accettare (senza diritto di opporsi) un’eventuale scelta di esclusione di un’opera dall’esposizione, se così deciso dal Comitato di Vetting.

Peraltro, la sottoscrizione del Contract of Participation consente all’espositore di condividere (seppure non proprio sotto un profilo giuridico-legale, senz’altro sotto un profilo etico-morale-reputazionale) la propria responsabilità su qualità, autenticità e provenienza dell’opera con i numerosi esperti di primario standing che proprio TEFAF ha selezionato per lo svolgimento dell’attività di vetting. Si potrebbe ipotizzare (benché non espressamente previsto) che con il corrispettivo che l’espositore versa per esporre a TEFAF, il gallerista acquisti anche tale ulteriore servizio (il vetting) che va a vantaggio anche dell’espositore stesso, oltre che dell’acquirente, di TEFAF e del mercato dell’arte in generale.

In ogni caso, con la sottoscrizione del Contract of Participation gli espositori accettano i termini e le condizioni stabiliti da TEFAF con riguardo alle procedure di due diligence, al Protocollo di Selezione di TEFAF e alle Linee Guida del Vetting (“TEFAF Maastricht 2019 Provisional Vetting Guidelines”).

TEFAF MAASTRICHT 2019 - VETTING PHOTOGRAPHY: LORAINE BODEWES
TEFAF MAASTRICHT 2019 – VETTING PHOTOGRAPHY: LORAINE BODEWES

(b) La (mancanza di) responsabilità di TEFAF

Per espressa previsione contrattuale (contenuta nel Contract of Participation) nessuna assunzione di responsabilità sorge in capo a TEFAF nei rapporti con gli espositori, dal momento che gli esperti del Vetting non hanno la prerogativa di pronunciarsi sulla attribuzione di un’opera, limitandosi all’ammissione o all’esclusione di un bene dalla fiera. Agli esperti del Vetting compete invece la decisione sulla circostanza se gli espositori abbiano fornito sufficiente prova (“evidence”) per conferire credibilità a ciò che è stato dichiarato sulle etichette nel processo di “labelling” in termini di provenienza e attribuzione.

In aggiunta, né TEFAF né il Comitato di Vetting sono responsabili qualora un’opera d’arte non fosse ammessa alla fiera, ma in seguito fosse stabilito che l’opera avrebbe dovuto essere ammessa, o se un’opera fosse stata ammessa alla fiera, ma in seguito fosse stabilito che l’opera non era tale da soddisfare gli elevati standard delle Linee Guida del Vetting e quindi successivamente esclusa nelle ultime ore prima dell’apertura della fiera.

Qualora dovesse sorgere una controversia tra un espositore e un visitatore della fiera con riferimento a descrizione, qualità, autenticità, provenienza, condizione o titolo di un’opera, la responsabilità è esclusivamente dell’espositore e, per qualsiasi contestazione eventualmente sollevata da un cliente, l’espositore è tenuto a indennizzare e tenere manlevato TEFAF da ogni eventuale richiesta di danni o contenzioso (art. 12, comma 5, TEFAF General Terms & Conditions of Application and Participation).

(c) L’affidamento del Cliente

È da rilevare, a mio avviso, come comunque nasca una posizione di affidamento ossia di aspettativa (dello svolgimento di una profonda e scrupolosa attività di valutazione) che sorge in capo al collezionista che acquista a TEFAF. Senz’altro si tratta di un’aspettativa di fatto.

È dubbio, sotto il profilo giuridico, quali effetti possano sorgere, in caso di delusione dell’aspettativa, in capo al collezionista e a carico di TEFAF. Al riguardo, infatti, anche se la regolamentazione del Vetting è chiara nel precisare che i Comitati di Vetting del TEFAF non compiono attribuzioni e non sono dunque responsabili per le stesse – e dunque il gradiente giuridico-legale di questa aspettativa sembra inesistente – ritengo che tuttavia sorga un impegno di natura etico-morale e reputazionale a carico di TEFAF; questo è infatti uno degli asset della Fiera stessa, tanto da costituirne quasi un suo elemento descrittivo: “TEFAF: buying art with confidence”.

Il presente contributo costituisce un estratto di ART&LAW n. 2 del 2019 su “L’ACQUISTO (IN)CONSAPEVOLE DI OPERE D’ARTE” di Negri-Clementi Studio Legale Associato.

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  • Vorrei conoscere la percentuale di opere respinte dal vetting di TEFAF negli ultimi anni.

    Grazie mille.

  • Vorrei conoscere la percentuale di opere respinte dal vetting di TEFAF negli ultimi anni.

    Grazie mille.

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