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In The Sign. A ognuno le sue gondole

Lino Tagliapietra, Gondole
Al centro della vicenda giudiziaria di cui vi parliamo oggi c’è una gondola, non di quelle che solca i canali di Venezia, ma in vetro: un oggetto che, nelle mani di Lino Tagliapietra, Maestro vetraio di Murano e artista di fama internazionale, diventa scultura, simbolo e identità. Tagliapietra crea le sue opere personalmente, davanti alla fornace, e le firma una per una, a certificare l’unicità di ogni pezzo. Le sue gondole – esposte nei musei di tutto il mondo – sono riconoscibili per l’equilibrio tra la purezza del vetro e la libertà della forma.

Si tratta di elementi che il Tribunale di Venezia ha particolarmente valorizzato nella decisione presa il 29 giugno 2024, nell’ambito di un procedimento avviato proprio dal Maestro Tagliapietra, una volta che quest’ultimo ha, suo malgrado, scoperto che su un portale di aste online era stata messa all’incanto una “canoa di vetro molato” a lui attribuita, ma priva della sua firma.

Come ormai noto ai lettori più assidui, l’art. 2 n. 10 della Legge 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore) stabilisce che sono protette “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Va detto, però, che la direttiva europea 98/71/CE – che ammette la protezione di disegni e modelli anche come opere tutelate dal diritto d’autore e alla luce della quale l’articolo sopra richiamato è stato introdotto – attribuisce a ciascuno Stato membro la discrezionalità di indicare i requisiti necessari affinché sia possibile accedere a tale protezione, senza fare espressamente riferimento al c.d. “valore artistico”. Si tratta di un requisito, quindi, che potremmo definire tutto italiano, già passato al vaglio interpretativo della Corte di Giustizia nelle decisioni Cofemel (C-683/17, 12 settembre 2019) e Brompton Bicycle (C-833/18, 11 giugno 2020).

Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia sembra aver perseguito un equilibrio delicato tra il mantenimento della formula tradizionale prevista dalla legge italiana sul diritto d’autore e la necessità di allinearsi alla lettura comunitaria, ritenendo che il “valore artistico” debba essere desunto da parametri estrinseci e reputazionali ovvero, in altri termini, dalla constatazione di un consenso culturale diffuso che funge da presunzione oggettiva di creatività. È una ricostruzione coerente con l’armonizzazione europea, ma che – paradossalmente – svuota la nozione stessa di “valore artistico” del suo significato originario, quasi riducendola a un criterio di notorietà piuttosto che di espressione personale dell’autore.

Lino Tagliapietra

Proprio in questa prospettiva, il Tribunale di Venezia ha valorizzato la figura di Lino Tagliapietra, ritenendo rilevanti elementi come la fama internazionale del Maestro, la diffusione delle sue opere in musei e collezioni prestigiose (dagli Stati Uniti al Giappone, dall’Inghilterra alla Cina) e i numerosi riconoscimenti attribuitigli nel corso della carriera. A partire da tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che le gondole di Tagliapietra rappresentino “un’espressione dell’arte vetraia non meramente seriale”, frutto di un processo tecnico-artistico personale e di una sperimentazione formale capace di dare luogo a risultati originali. In tal modo, la decisione esemplifica perfettamente la parabola del “valore artistico” dopo le decisioni della Corte di Giustizia: da criterio estetico a indice di riconoscimento, da giudizio sul bello a giudizio sulla notorietà dell’opera e dell’autore.

Accertata la tutelabilità dei manufatti come opere di design industriale, il Tribunale non ha potuto che constatare come i beni proposti in vendita fossero un plagio delle opere del Maestro, con conseguente violazione dei diritti morali dell’autore (in particolare, quello di attribuzione della paternità dell’opera). Inoltre, è stato ritenuto che la mancanza della sua firma e la messa all’asta con l’indicazione che si trattasse di un manufatto di Tagliapietra concorresse a integrare anche la violazione del suo marchio patronimico (“Lino Tagliapietra”), identificativo degli oggetti realizzati dal Maestro e da quest’ultimo registrato a livello europeo. Infine, la condotta contestata è stata considerata rilevante anche sotto il profilo della concorrenza sleale per imitazione servile — che ricorre in caso di imitazione di disegni e modelli altrui, che possiedono una capacità distintiva che ne individua agli occhi del pubblico la provenienza da una determinata impresa.

Chissà se il buon Casanova avrebbe potuto immaginare che le forme della gondola, nata nell’XI secolo per meglio adattarsi a solcare i canali stretti e poco profondi di Venezia (e consentirgli una più rapida fuga dai mariti delle sue amanti), sarebbe stata oggetto di interesse artistico (e di un contenzioso) ancora mille anni dopo la sua invenzione.

In The Sign è realizzata dal team di LCA Studio Legale

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