Tribunale Pescara, decisione del 22 marzo 2017 depositata in cancelleria il 6 aprile 2017
Non è facile accertare l’attribuzione di un’opera ad un artista (defunto). È compito di chi propone l’azione (per la pronuncia di riconoscimento o di falsità) dimostrare “sufficientemente” la propria tesi; pena il respingimento della domanda.
Ed è quello che è successo a Pescara, all’esito della causa promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti nei confronti di un signore che le aveva venduto due opere in un secondo momento dichiarate false.
Si trattava di due dipinti: “Barche sulla spiaggia di Ortona”, 1951, olio su tela, cm 77 x 47 – attribuito a Michele Cascella e disconosciuto dalla società responsabile dell’archivio generale del Maestro – e “Foce della Pescara”, senza data, china acquerellata, cm 45 x 30 – attribuito al Tommaso Cascella e dichiarato non autentico da un docente universitario noto esperto e critico dell’autore.
Se in diritto la vendita di un’opera rivelatasi falsa è in astratto una questione tutto sommato semplice, ben più difficile è invece il giudizio in concreto, da effettuarsi caso per caso.
Da un lato, infatti, come rilevato da parte attrice, “per giurisprudenza consolidata, nel caso di vendita di opera d’arte come autentica, rivelatasi poi falsa, la sostanziale divergenza tra il risultato traslativo realizzato e quello programmato (id est, tra l’oggetto pattuito e quello consegnato) che si viene a creare determina un’alterazione nell’economia del contratto tale da giustificare l’applicazione della disciplina della risoluzione per consegna di aliud pro alio” (così la sentenza).
Nei fatti occorre valutare in concreto le opere e ponderare le dichiarazioni; se ritenuto opportuno, come spesso accade, anche avvalendosi dell’ausilio di esperti.
Nel caso in esame il c.t.u. incaricato dal Tribunale di Pescara aveva messo in dubbio l’ipotesi di non autenticità di entrambi i dipinti. Più in particolare, quanto all’opera “Foce della Pescara”, il perito aveva al contrario confermato l’autentica del dipinto all’esito di una valutazione “pienamente condivisibile perché particolarmente approfondita e basata su argomentazioni esenti da vizi logici”, peraltro “non specificamente contestata dalle parti.”
Quanto invece al dipinto “Barche sulla spiaggia di Ortona”, il c.t.u. non era giunto ad un giudizio perentorio ma, sebbene propenso a ritenere l’opera un falso, aveva rilevato come “non si può completamente escludere (ancorché sia ipotesi assolutamente residuale) che si tratti di un’opera autentica di qualità molto scadente”, e ciò anche alla luce del positivo riconoscimento dell’attribuzione “rimesso dall’unica persona titolata ad esprimersi sull’autenticità” (nel caso in esame, la figlia di Michele, Anna, ai sensi degli artt. 20 e 23 Legge Autore) e della constatazione della presenza nel quadro di alcuni elementi ricorrenti nelle opere dello stesso autore (sia nel soggetto che nel tipo di tela e di materiali).
Ritenuto che “in presenza di una certificazione del titolare del diritto morale di attribuzione della paternità dell’opera, la falsità della stessa opera, cioè l’impossibilità di riconoscerla come realizzata da un determinato artista, debba risultare in termini di sostanziale certezza e, quindi, non possa presentare profili di dubbio”, il Tribunale di Pescara ha quindi dichiarato non sufficientemente dimostrata la falsità dell’opera e ha respinto la domanda di accertamento proposta (condannando l’attrice alla rifusione delle spese del giudizio e delle spese della consulenza tecnica d’ufficio).
La sentenza è stata altresì l’occasione per il Tribunale di Pescara di tornare sui termini di decadenza e prescrizione dell’azione ricordando che “in un’ipotesi di vendita di un aliud pro alio (dovendosi ritenere un’opera d’arte contraffatta decisamente altro rispetto all’originale pattuito), ai sensi dell’art. 1453 c.c. la proponibilità della relativa azione di risoluzione non è soggetta ai termini di prescrizione e di decadenza di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c. ma è soggetta al termine di prescrizione decennale (cfr. tra le altre, in generale, 13925/2002 e, con specifico riguardo a vendita come autentica di opera d’arte risultata falsa, 19509/2012, 17527/2011, 17955/2008).”
Il presente contributo costituisce un estratto dell’Osservatorio della rivista ART&LAW 3/2019 di Negri-Clementi Studio Legale Associato (https://negri-clementi.it/wp-content/uploads/2019/10/ARTLAW-319-LACQUISTO-INCONSAPEVOLE-DI-OPERE-DARTE.pdf).
Di Gilberto Cavagna di Gualdana, Negri-Clementi Studio Legale