Print Friendly and PDF

Storia del diritto di seguito: da Secrétan alla direttiva europea

Jean-François Millet – L’Angelus. Olio su tela, 55.5 x 66 cm. Museo d’Orsay di Parigi.

La storia del diritto di seguito, un vero e proprio sui generis tra le royalties. Nato a seguito della vendita de “L’Angelus” di Jean-François Millet da parte del magnate francese Eugène Secrétan, in Italia è stato concretamente applicato solo nel 2006 in recepimento della direttiva europea 2001/84/CE.

La storia del diritto di seguito inizia dall’industriale metallurgico francese Eugène Secrétan ed è degna di un grande classico del cinema d’arte.

Nato nel 1836 a Saulx nella Borgogna-Franca Contea, Eugène Secrétan non era di certo né ricco, né nobile. Suo padre modestamente costruiva strade, ma ha avuto quanto meno il grande merito di insegnare a suo figlio come costruirsi la via del successo. Il giovane Eugène cominciò così da autodidatta a lavorare i metalli, in particolare il rame, fino a fondare la “Société industriel et commerciale des métaux“, con oltre 3.000 dipendenti.

Nel corso della sua carriera, l’industriale francese accumulò un immenso tesoro in opere d’arte: nel 1858 acquistò il dipinto “L’Angelus” di Jean-François Millet per 1.000 franchi, praticamente un tozzo di pane, come si rivelò in seguito.

Se volete conoscere in dettaglio la storia di questo dipinto, vi consiglio un ottimo articolo pubblicato su artinsociety.com.

Secrétan una volta a settimana concedeva anche al pubblico di ammirare il dipinto e l’intera collezione nella sua sontuosa villa a Parigi.

La sua fama di magnate crebbe ulteriormente quando nel 1870 circa donò la bellezza di 60 tonnellate di rame per realizzare la celeberrima Statua della Libertà.

Intanto Secrétan si arricchiva sempre di più, sino a quando nel 1886 intraprese una grande manovra speculativa per accaparrarsi la gran parte delle riserve di stagno e piombo ai danni dei concorrenti inglesi. Questa manovra, tuttavia, lo portò nel 1889 al fallimento a causa del crollo del mercato dei due metalli. Il magnate francese si ritrovò alla fine con il classico pugno di mosche.

Ridotto sul lastrico, l’ex industriale fu subito costretto a vendere il suo vasto patrimonio artistico, tra cui anche il suddetto Angelus: l’asta venne aggiudicata al giornalista francese Antonin Proust per conto del museo Louvre al prezzo record di 553.000 franchi, ben 553 volte il suo prezzo originario. Per inciso, il museo non aveva tutti quei soldi e fu costretto a farselo acquistare in contemporanea da James F. Sutton dell’American Art Association per 552.000 franchi.

A questo punto la storia del diritto di seguito si biforca in due versioni. Secondo quanto si comprende dalle dichiarazioni dell’ex ministro della cultura francese Renaud Donnedieu de Vabres, Secrétan, forse mosso da nobile spirito per la sproporzione del guadagno ricavato, mutò la sua fama da magnate in mecenate donando una percentuale della magnifica vendita ai parenti poveri dell’artista, deceduto nel 1875. Mi sorge però un dubbio: dato che la vendita era conseguente al fallimento, come poteva Secrétan disporre a piacimento del ricavato? La trama s’infittisce.

Ecco dunque che entra in scena la seconda versione della storia, decisamente la più plausibile, anche in considerazione di quanto accadde in seguito: l’ex industriale francese non elargì un bel niente ai parenti di Millet, anzi, questi, ridotti in miseria, furono costretti a trascinare Secrétan in giudizio per rivendicare una parte del sommo ricavato.

Con mio rammarico, non conosco l’esito di questa controversia, ma dalle poche informazioni si può capire che l’evento richiamò molto l’attenzione del pubblico. Secondo una variante di questa versione, non ci sarebbe stata alcuna controversia giudiziaria, ma la notizia venne diffusa solo in seguito alla denuncia pubblica da parte della nipote dell’artista. Sta di fatto che divenne famoso in proposito il disegno di Forain che ritrae il figlio malridotto di Millet e la sua bambina (ossia la nipote denunciante) costretta vendere fiori mentre i ricconi con la tuba gareggiano per il dipinto. Ad ogni modo questa notizia commosse il deputato André Hesse al punto da iniziare una campagna di sensibilizzazione nel parlamento francese sui diritti degli autori delle opere d’arte.

disegno di Jean-Louis Forain

Così il 20 maggio 1920 -quindi molti anni dopo la gentile concessione del mecenate o la disputa / denuncia dei parenti di Millet- lo Stato francese, con la nota legge n. 122-8, elevò il gesto a vero e proprio diritto riconosciuto a tutti gli artisti con il nome di “droit de suite“.

A prescindere da quale delle due versioni della storia scegliere, l’esigenza di costituire un diritto patrimoniale sui generis nasce dalle peculiarità delle arti visive. Nelle altre discipline artistiche la royalty si può rapportare alla diffusione dell’opera inserendosi in ciascuna vendita dell’oggetto che la riproduce. Invece per le opere delle arti visive, non considerando ovviamente la serigrafia, ciò non è possibile a causa dell’unicità che le contraddistingue. Dunque per premiare l’artista in conseguenza della diffusione dell’opera si può solo perseguire ogni sua singola vendita.

Dal 1920 gradualmente e in forme diverse anche gli altri Paesi hanno introdotto il diritto di seguito, tranne poche ma illustri eccezioni, tra cui il Regno Unito che solo ultimamente è stato costretto a recepirlo.

Il legislatore italiano lo introdusse nel 1941, quando venne emanata la prima legge nostrana sul diritto d’autore (n. 633), ma di fatto rimase inattuato perché troppo articolato. Il diritto di seguito infatti seguiva lo stesso concetto dell’imposta sul valore aggiunto, basandosi su un complicato meccanismo che si applicava in modo differente solo sull’incremento di prezzo.

Come per molte leggi del regime fascista, il legislatore italiano per tanto tempo non si preoccupò di riconsiderare la questione. Non si pose il problema fin dal momento in cui, a seguito della Conferenza di Bruxelles del 26 giugno 1948, venne inserito il diritto di seguito anche nella Convenzione Internazionale di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, la quale tuttavia lasciò piena libertà di applicazione ai Paesi aderenti.

Per tanti anni si è assistito ad uno squilibrio economico tra l’attività degli artisti italiani e quella di molti stranieri: i primi destinati a non ricavare un centesimo dall’apprezzamento delle loro opere, i secondi a goderne in pieno. Non vi nascondo che questo squilibrio può anche aver contribuito ad una differente crescita dell’arte moderna e contemporanea in Italia, sempre che si consideri in qualche modo determinante un maggiore appagamento economico nell’attività produttiva di un artista.

Tutto ciò fino al 2006, anno in cui il parlamento italiano ha recepito la direttiva europea 2001/84/CE che, stavolta, ha imposto ai membri della UE l’introduzione del diritto di seguito secondo il criterio concretamente applicato nella gran parte degli altri Paesi, quindi non sull’incremento di prezzo, bensì su tutte le vendite. Solo a partire da quell’anno in Italia il diritto di seguito è stato attuato realmente, anche grazie all’intermediazione obbligatoria della SIAE che ne gestisce coattivamente la riscossione.

Sebbene infatti la SIAE non sia un intermediario obbligatorio nella gestione dei diritti patrimoniali d’autore (come previsto dall’art. 180, comma 4 L. 633/1941), l’eccezione è giustificata dal fatto che in assenza della sua attività coercitiva nessuno probabilmente si preoccuperebbe di dare concreta applicazione al diritto di seguito, nemmeno gli artisti, ormai succubi del digiuno prolungato per oltre sessant’anni. Inoltre l’obbligatorietà della intermediazione SIAE è compensata dall’esenzione da ogni spesa di istruttoria in fase di registrazione da parte dell’artista, a differenza invece della volontaria iscrizione per la gestione delle altre opere dell’ingegno.

Questa è la storia del diritto di seguito: per sapere come si applica attualmente in Italia ed ogni altra informazione sui diritti d’autore per le opere d’arte, potete consultare l’apposito articolo pubblicato sul mio blog Legemecum.it.

Un altro contributo importante è fornito su ArtsLife dal collega Gilberto Cavagna di Gualdana a proposito di chi concretamente è obbligato a pagare il diritto di seguito.

Commenta con Facebook