IL TRIBUNALE DI MILANO RITORNA SULLA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DELLE OPERE ESPOSTE IN UNA MOSTRA NEL CATALOGO DELL’ESPOSIZIONE.
Nella recente ordinanza del Tribunale di Milano (15 gennaio 2019) – emessa all’esito del giudizio cautelare promosso da Pest Control Office Ltd, la società incaricata in via esclusiva dell’amministrazione, gestione e tutela dei diritti di Banksy contro 24 Ore Cultura S.r.l., la società che ha organizzato la mostra “The art ofBanksy. A visualprotest”, per l’uso non autorizzato del nome “Banksy” e di alcune opere per promuovere la mostra – il Tribunale ha avuto modo di ribadire come “La giurisprudenza ha già da tempo chiarito che anche la riproduzione fotografica di un’opera d’arte figurativa nel catalogo di una mostra rappresenta una forma di utilizzazione economica dell’opera pittorica e rientra nel diritto esclusivo di riproduzione riservato all’autore”.
Infatti, la mancanza di specifica pattuizione derogativa della permanenza in capo all’autore (anche) del diritto di riproduzione[1] implicache il legislatoreha voluto proteggere l’utilizzazione economica che può effettuare l’autore mediante la riproduzione in copie, ed altresì mediante qualunque tipo di moltiplicazione in grado di inserirsi nel mercato della riproduzione (così ancheCassazione, 11343/96).
Il Tribunale ha altresì evidenziato che “Né pare rilevante in contrario la particolarità di una pubblicazione in un catalogo, in scala ridotta rispetto all’originale, dell’immagine delle opere in questione in relazione alle eccezioni al principio di esclusiva regolate dall’art. 70 legge autore.Tale previsione – infatti – costituisce eccezione al regime ordinario dell’esclusiva e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti, e cioè quelli della citazione, del riassunto, e della riproduzione di parti dell’opera, effettuati per finalità di critica, di discussione e di insegnamento”.
D’altro canto, come osservato nel provvedimento “Non può peraltro negarsi anche l’effettiva potenziale concorrenza che tale catalogo integra rispetto all’esercizio da parte dell’autore dei suoi diritti di utilizzazione dell’opera originaria, posto che esso si porrebbe in diretta concorrenza con analoghe pubblicazioni autorizzate dall’autore o anche – in ragione della presenza di numerose immagini delle opere dell’artista – non rappresentanti meri cataloghi ma pubblicazioni comunque illustranti in generale la sua attività artistica”.
La pronuncia è conforme all’orientamento ormai consolidato sul punto.
[1]Sulla riproduzione delle opere in catalogo si veda anche G. Cavagna, L’esposizione delle opere d’arte e le loro riproduzioni nei cataloghi, in ART&LAW 1/2019, reperibile al sito http://negri-clementi.it/wp-content/uploads/2019/02/ARTLAW-119-LA-MOSTRA-IMPERFETTA.pdf