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Il curatore d’arte: contratto, impegni, regole. Profili giuridici di un incarico complesso

Christo & Jeanne-Claude Scalone d'onore Palazzo Bricherasio, Torino, 1998 Copyright Wolfang Volz 1998 Christo & Jeanne-Claude Scalone d'onore Palazzo Bricherasio, Torino, 1998 Copyright Wolfang Volz 1998
Milovan Farronato
Milovan Farronato

La figura del curatore è essenziale nella realizzazione di un’esposizione artistica o di un evento culturale.

Si occupa degli aspetti organizzativi e ricopre un ruolo di responsabilità nel definire i contenuti dell’evento, scegliendo gli artisti e le opere da esibire. Si tratta di un lavoro complesso che coinvolge attività di ricerca e studio, ideazione del tema o dell’artista oggetto dell’esposizione, scelta delle opere (da reperire presso musei, gallerie, fondazioni, archivi e singoli collezionisti), elaborazione, progettazione e allestimento in base alle opere scelte e alla location, cura dei rapporti con artisti, prestatori e/o proprietari dei lavori, attività redazionali (schede, cataloghi, etc.) e promozionali, financo di programmazione e di gestione finanziaria dell’evento e dell’eventuale progettazione di attività didattiche ed educative e di eventi collaterali, a seconda di quanto viene pattuito nel contratto che prevede l’affidamento dell’incarico di curatela.

Spesso il curatore è un libero professionista, specializzato (con competenze radicate nella storia dell’arte) e autonomo, che di volta in volta viene coinvolto per la realizzazione di uno o più specifici progetti espositivi; più raramente è un dipendente dell’ente espositivo, con mansioni che includono (esclusivamente o meno) la curatela.

>>> Si definisce curatore istituzionale il professionista che lavora con una certa stabilità per conto di istituzioni come musei, gallerie, istituzioni e fondazioni; curatore freelance quello che, agendo come un agente, promuove propri artisti che ritiene di valore.

Un tempo mostre ed esposizioni erano per lo più commissionate da soggetti pubblici; al giorno d’oggi i committenti privati sono notevolmente aumentati, in quanto sempre più spesso sono società commerciali e fondazioni private ad organizzare e promuovere esposizioni d’arte.

Il contratto di curatela con un libero professionista è di solito riconducibile alla tipologia dei contratti d’opera, disciplinati dal Codice Civile (ex art. 2222 c.c. e seguenti) pertanto, tra il curatore e l’Ente espositore intercorre un rapporto di lavoro autonomo. Il curatore si impegna a curare personalmente la realizzazione dell’esposizione verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente sotto un profilo giuslavoristico, il curatore gode dell’autonomia operativa tipica del lavoro autonomo. Per- tanto, deve essere prestata particolare attenzione nella redazione dell’incarico, al fine di individuare le obbligazioni fondamentali del curatore (a garanzia dell’ente), mantenendo, tuttavia, la natura autonoma del rapporto.

Homage to Newton, bronze, 1969, 132 cm, Ref. Robert and Nicolas Descharnes, The Hard and The Soft, Sculptures and Objects, 2004
Homage to Newton, bronze, 1969, 132 cm, Ref. Robert and Nicolas Descharnes, The Hard and The Soft, Sculptures and Objects, 2004

Le obbligazioni assunte devono essere eseguite secondo le condizioni stabilite e a regola d’arte; in caso contrario “il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni” (art. 2224 c.c.). Di norma, nello svolgimento dell’incarico il curatore può avvalersi di sostituti o ausiliari, purché sotto la propria direzione e responsabilità. Il committente può sempre recedere dal contratto, in qualsiasi momento, ma deve tenere indenne il curatore delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno in ogni caso, al fine di limitare i rischi di contenzioso, si suggerisce di disciplinare nell’incarico le modalità e i termini del recesso.

L’oggetto dell’incarico dovrà essere (ben) specificato nel contratto e, a seconda delle circostanze, potrà includere le seguenti attività: (i) progettazione: cura delle fasi di ricerca, pianificazione e organizzazione dell’esposizione, selezione delle opere con coerenza espositiva, avvio e mantenimento dei contatti per il prestito delle opere con gli artisti, le gallerie, i collezionisti privati, i musei e le istituzioni coinvolte, definizione e formalizzazione del format, contatti con eventuali architetti e/o fornitori di allestimenti, predisposizione del budget con indicazione delle fonti di finanziamento, inclusa la gestione degli sponsor e degli enti patrocinanti; (ii) allestimento: trasporto delle opere, disimballaggio e posizionamento delle opere (nel rispetto delle prescrizioni assicurative e con diligenza, se del caso garantendo la presenza diretta e la direzione dei lavori durante tutte le operazioni necessarie), custodia; (iii) promozione: cura degli aspetti relativi al marketing e alla comunicazione, inclusa la predisposizione dei contenuti e cura della realizzazione di cataloghi (reperimento dei testi e dei corredi fotografici) e schede espositive, comunicati stampa, brochure, sito internet, schede per gli apparati didascalici e didattici relativi alle opere esposte; (iv) disallestimento e riconsegna delle opere ai prestatori. Nell’esecuzione dell’incarico il curatore dovrà necessariamente coordinarsi con il committente.

Nel contratto di affidamento le parti potranno poi convenire se l’incarico è in esclusiva o meno in favore del committente e, se del caso, se l’esposizione è ripetibile o meno in altri luoghi (e a quali condizioni). Specifiche previsioni possono poi essere incluse in merito all’obbligo di rendicontare il committente, ai diritti di proprietà intellettuale su contenuti e format, a (reciproci) impegni di riservatezza sui dati di carattere economico, comunicativo e/o organizzativo relativi all’esposizione.

Gallerie d’Italia - Piazza Scala, Milano Da Canova a Boccioni Gerolamo Induno, Sebastiano De Albertis e la grande epica del Risorgiment
Gallerie d’Italia – Piazza Scala, Milano Da Canova a Boccioni Gerolamo Induno, Sebastiano De Albertis e la grande epica del Risorgimento

Il curatore può anche essere un dipendente dell’ente committente. In tale ipotesi il curatore ha il compito di predisporre e organizzare mostre, in via esclusiva, a favore dell’ente committente. I rapporti tra il curatore e l’ente committente sono disciplinati dal contratto di lavoro subordinato. Pertanto, il curatore può essere soggetto alle direttive dell’ente, in qualità di datore di lavoro, senza che sia necessario predisporre un contratto ad hoc per ciascuna mostra.

Nello svolgimento dell’incarico spesso il curatore si avvale di un registrar, che “assicura dal punto di vista organizzativo la movimentazione delle opere, la relativa documentazione e le procedure che la regolano, soprattutto in connessione ai prestiti. In particolare redige, documenta e organizza gli atti relativi all’acquisizione, al prestito, all’assicurazione, alla spedizione e alla sicurezza delle opere, segue l’iter inerente al trasferimento delle stesse all’esterno e all’interno del museo, è responsabile delle procedure di prestito in entrata, nel caso di mostre organizzate dal museo collabora con il responsabile della sicurezza e della conservazione nello svolgimento dei propri compiti” (così la definizione ICOM nella Carta nazionale delle professioni museali), al quale potrà affidare, sotto la propria supervisione e responsabilità nei confronti del committente, parte delle attività affidategli da quest’ultimo.

 

di Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana e Avv. Cesare Michelini

 

Il presente contributo costituisce un estratto di ART&LAW n. 1 del 2019 su
“LA MOSTRA (IM)PERFETTA” di Negri-Clementi Studio Legale Associato

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